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Istituto Comprensivo n. 18

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Codice di comportamento e codici disciplinari

L’art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 impone ai datori di lavoro di portare “a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ” il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme, in particolare di derivazione contrattuale,” relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse“.

La ratio della cui obbligatorietà è da ricercare nella necessità che sia assicurata a tutti lavoratori la conoscenza del sistema delle regole dell’organizzazione di appartenenza affinché abbiano consapevolezza della responsabilità perseguibile sul piano disciplinare per le eventuali violazioni – per costante e consolidata giurisprudenza, è imprescindibile e propedeutico ai fini della corretta attivazione dei procedimenti disciplinari e dell’irrogazione delle sanzioni.

Come accennato, l’obbligo di pubblicazione del codice disciplinare è stato sancito – sulla base del richiamo all’art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 contenuto nel precedente art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 – dalla contrattazione collettiva del settore pubblico: tra gli altri, lo prevede l’art. 13, comma 8, del CCNL 12 giugno 2003 del comparto ministeri; l’art. 16, comma 10, del CCNL 9 ottobre 2003 del comparto enti pubblici non economici; l’art. 64, comma 8, del CCNL 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri; l’art. 3, comma 10, del CCNL 11 aprile 2008 del comparto regioni-autonomie locali.

Il d.lgs. n. 150 del 2009 è, tuttavia, intervenuto in materia, modificando l’art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, il comma 2 del nuovo art. 55, come sostituito dall’art.68 del d.lgs. n. 150 del 2009, prevede che “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”

Il 19/04/18 l’Aran e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, il cui testo è rinvenibile sul sito dell’ARAN.

In tema di sanzioni disciplinari previste per il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e in attuazione dell’art.13 comma 11, si pubblica sul sito dell’Istituto il Codice disciplinare previsto per il personale ATA.

Il comma 12 del medesimo articolo, stabilisce che in sede di prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare, obbligatoriamente reso pubblico entro 15 giorni dalla data di stipulazione, si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.55 comma 2 del D. Lgs. n.165/01, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare del personale docente, nelle more della sessione negoziale che dovrebbe concludersi entro il mese di luglio 2018, si evidenziano le modifiche introdotte dal comma 3 dell’art.29 del CCNL alla disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ai sensi dell’art. 498 del T.U. n. 297/94.

Nell’attesa di tale integrazione della contrattazione collettiva si pubblicano l’art.29 del CCNL e gli artt. 492-498 del T.U. n. 297/94, poiché queste norme integrano il codice disciplinare applicabile al personale docente.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;
Visto il D.P.R. n° 275/1999;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25;
Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, Art. 95, comma 9;
Visto l’articolo 13 del CCNL 12 giugno 2003, che sostituisce l’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995) modificato dall’art. 27 commi 1 e 2 del CCNL del 14 settembre 2007
Visto il D.lgs. n. 297/1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498, comma 1 – allegato al CCNL triennio 2016/2018 – firmato il 19/04/2018
Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento

dispone

Che siano pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola i seguenti documenti:

  1. Codice di comportamento
    2. Per il personale ATAil codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007.
    3. Per il personale Docenteil codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297.
    4. Per entrambe le categorie di personalesanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del D. Lgs n. 150/2009e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici(Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 novembre 2009, ovvero dopo il 15° giorno dalla pubblicazione del D.Lgs. sulla Gazzetta Ufficiale)

 Elenco degli allegati pubblicati:

Personale ATA CCNL 29.11.2007 dall’art.92 all’art.97

Personale Docente Dlgs. n. 297 16.04.1994 dall’art .492 all’art.501

Sanzioni disciplinari e responsabilità D.Lgs 150 del 27.10.2009 dall’art.67 all’art.73

Codice di comportamento D.P.R. 62 del 16.04.2013

Circolare-88-del-08112010

Allegato-1-Circolare-88-del-08112010 

Allegato-2-Circolare-88-del-08112010 

Allegato-3-Circolare-88-del-08112010

Allegato-4-Circolare-88-del-08112010

 

Codice disciplinare ATA nuovo CCNL Scuola 2018

 

Note legali

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